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Regolamento ECM 2017 - 2019

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La formazione professionale è un obbligo previsto dal Codice Deontologico. Ricordiamo, infatti, che l’art. 3, co. 5, lett. b) della Legge 138/2011 ha previsto che gli ordinamenti professionali recepissero tra l’altro il principio che "La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. L’art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012 ha recepito tale principio stabilendo che “ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, (CNFC) nella riunione del 4 novembre 2016 ha approvato gli obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019. Questi i punti essenziali:

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, (CNFC) nella riunione del 4 novembre 2016 ha approvato gli obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019.

Questi i punti essenziali:

  • l'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è fissato in 150 crediti (fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri ed esenzioni);
  • sono previsti dei “bonus” per i professionisti come di seguito riportato:
    - coloro che nel triennio 2014-2016 hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019;
    - coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti;
  • i crediti formativi acquisiti durante i periodi di esoneri o esenzioni non vengono conteggiati per il soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale;
  • il numero di crediti massimo maturabile con sponsorizzazione diretta nel triennio non deve superare 1/3 del fabbisogno formativo, eventualmente ridotto sulla base di esoneri o esenzioni. Per sponsorizzazione diretta si intende il supporto economico (iscrizione, viaggio, spese di permanenza, eccetera) fornito dallo sponsor commerciale direttamente al farmacista invitato a partecipare al corso. Il farmacista deve segnalare all’Ordine i crediti maturati con questa modalità.

Il testo completo della Delibera della CNFC sull'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è consultabile cliccando qui.

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